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Imprenditore collettivo e tipi di impresa collettiva

L’imprenditore collettivo è colui che svolge l’attività d’impresa in collaborazione con altri soci all’interno di una società, ripartendo i profitti dallo scambio di beni o servizi da definizione del codice civile.

Cosa è una impresa collettiva?

In questo tipo di impresa l’insieme dei soci ha un ruolo fondamentale in quanto mettono a disposizione gli strumenti economici e finanziari necessari per lo svolgimento dell’ attività economica organizzata diretta alla produzione di beni e servizi (art 2247 c.c.).

La impresa collettiva, per definizione prevede importanti caratteristiche da seguire quali:

  • La sua costituzione che è frutto dell’accordo di due o più persone;
  • L’esercizio in comune di un’attività economica;
  • La ripartizione dei profitti tra i soci.

Esiste la distinzione tra società di persone o di capitali per svolgere l’attività di impresa ed in questo articolo andremo a descrivere i vari esempi di impresa collettiva.

Come un Imprenditore collettivo organizza la sua attività: la società di persone

Le società di persone sono una delle tipologie di imprese collettive presenti all’interno delle disposizioni nazionali e sono caratterizzate dalla preponderanza della figura dei soci rispetto a quella dei capitali.

Infatti, la principale particolarità che distingue la società di persone è la responsabilità che coinvolge i soci. Essi in caso di debiti prodotti dall’impresa rispondono non solo in base alle obbligazioni della società ma anche con il proprio patrimonio personale.

Questo perché le società di persone non hanno personalità giuridica, come ad esempio gli enti, che in quel caso avrebbero risposto dei debiti con il patrimonio sociale.

Tra le tipologie di società di persone troviamo le società in nome collettivo o S.n.c. Queste imprese prevedono che:

  • Ogni socio possa svolgere un atto amministrativo liberamente a meno che non ce sia un altro che abbia la possibilità di mettere un veto su di esso;
  • Oltre alla responsabilità dei soci essi hanno anche la responsabilità solidale tra di essi (in caso di debito dell’impresa può essere sollecitato un socio a pagarlo interamente e quest’ultimo può successivamente richiedere che la pluralità dei soci gli restituiscano la parte corrispondente alla loro partecipazione nella società);
  • Ci sia anche la responsabilità sussidiaria (in caso di debito della società, essa risponde al creditore prima con il patrimonio della società e poi eventualmente i soci con il loro patrimonio).

Altre società di questa natura sono le società in accomandita semplice o S.a.s. Esse prevedono due tipologie di soci:

  • Accomandatari che sono gli amministratori della società e rispondono illimitatamente e solidalmente in caso di fallimento;
  • Accomandanti che non possono essere amministratori o dipendenti, finanziano il patrimonio della società e sono responsabili dei debiti dell’impresa nei confronti dei terzi creditori della società in base alle loro quote di partecipazione.

L’amministrazione delle S.a.s può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente tra accomandatari e accomandanti, ovvero se serve o meno l’approvazione di entrambe le figure per operare.

Un altro tipo di società di persone sono le società semplici (S.s.) che:

  • Non sono società commerciali;
  • Sono di tipo agricolo;
  • Vige il principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci;
  • Non possono fallire.

La diffusione di questo tipo di impresa è limitato ma ha il vantaggio di non prevedere un investimento di capitali ingenti per la costituzione di una società per gli imprenditori collettivi.

imprenditore collettivo

Imprenditore collettivo: società di capitali

Tra impresa collettiva esempi troviamo le società di capitali che prevedono la prevalenza dei capitali investiti rispetto a quella dei soci partecipanti.

Tutto questo è dovuto al fatto che le società di capitali hanno personalità giuridica e come tali, in caso di debito sociale essa risponde prima di tutto con il patrimonio sociale, senza coinvolgere quello personale dei soci.

Infatti, la gestione dei capitali di tale società può essere:

  • Ad autonomia patrimoniale perfetta, ovvero ai creditori si risponde solo con il patrimonio sociale;
  • A responsabilità limitata, ossia i soci rispondono dei debiti sociali in base alle loro quote di partecipazione.

Nel caso di società di capitali, esse possono essere:

  • La società per azioni (S.p.a) è la società caratterizzata dalla suddivisione del capitale sociale in azioni che danno diritto ai soci che ne sono titolari di ottenere i dividendi, partecipare all’assemblea dei soci e incassare una parte del patrimonio in caso di sua chiusura;
  • La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) prevede la presenza di accomandatari e accomandanti dove i primi hanno in loro capo la responsabilità illimitata e solidale della società mentre i secondi hanno responsabilità limitata;
  • Le S.r.l. dispone della suddivisione del capitale sociale in quote ed i diritti di partecipazione dei soci deriva dalla loro consistenza;
  • La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s) può nascere da un singolo socio e prevede costi bassi per la sua costituzione e per investimenti, senza la possibilità di coinvolgimento del patrimonio personale dell’ imprenditore individuale.

Nell’elenco delle tipologie di società di capitali un discorso a parte deve essere fatto per le società cooperative. Esse si distinguono dalle altre imprese di capitali per il fatto che i suoi profitti vengono reinvestiti nella società stessa e usufruiscono di agevolazioni fiscali legate al suo particolare tipo di organizzazione societario.

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